In tema di procedimento disciplinare, in ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari della Sezione CDD non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all’interno della Sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti (art. 20 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, la violazione di tale norma non è causa di invalidità della decisione CDD, se comunque assunta nel rispetto del quorum previsto e dei requisiti soggettivi di incompatibilità, giacché il procedimento stesso è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del relativo procedimento (Nella specie, il Consigliere titolare della Sezione CDD era stato sostituito non da un supplente della stessa ma da un diverso Consigliere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della decisione CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi specificamente riferiti alla sostituzione di un consigliere titolare con un consigliere diverso da un supplente della medesima sezione CDD.
Sul principio secondo cui gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento dinanzi al CDD stante la sua natura amministrativa, cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n. 4840/2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 10 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 25 Ottobre 2022 (sospensione)
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