La sostituzione di un consigliere della Sezione disciplinare (nella specie, il relatore) nel corso del procedimento, non comporta la rinnovazione dell’istruttoria e del dibattimento ai sensi dell’art. 525 cpp, che non si applica ex art. 59, lett. n, L. n. 247/2012. Infatti, il procedimento dinanzi al CDD è pacificamente di natura amministrativa cosicché non possono trovare applicazione le norme sull’immodificabilità del collegio giudicante che valgono esclusivamente in sede giurisdizionale penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 16 del 17 Marzo 2022 (sospensione)
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