L’art. 16 Reg. CNF n. 2/2014 per il Procedimento disciplinare affida al Consigliere istruttore il compito di proporre alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione: trattasi di un potere di impulso che fa salvo quello di deliberazione in capo alla sezione competente, la quale può infatti modificare la portata ed il contenuto degli addebiti da contestare, peraltro anche mediante una riqualificazione del capo di incolpazione pure in sede di decisione disciplinare, qualora l’incolpato, anche attraverso l’iter del procedimento, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi, non verificandosi una violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti alla base della decisione e, perciò, una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali e la materialità del fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 26/2024, CNF n. 244/2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 06 Maggio 2024 (sospensione)
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