Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 28 Marzo 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 79 del 29 Ottobre 2021 (censura)
Giurisprudenza CNF

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