Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 12 del 25 gennaio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 01 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 05 Aprile 2018 (sospensione)
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