Procedimento disciplinare: la richiesta di accesso telematico agli atti da parte dell’incolpato

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella legge 247/2012 (L.P.) e nel Regolamento CNF n. 2 del 2014, non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 l. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto al CDD l’accesso agli atti attraverso le modalità telematiche previste dall’art. 13 del DPR 184/2006 in materia di accesso all’attività amministrativa. Il CDD richiesto, quindi, nell’accogliere l’istanza, aveva tuttavia precisato che l’accesso ai documenti del fascicolo sarebbe dovuto avvenire in modalità analogica, “prendendone visione ed estraendone copia integrale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittima tale delibera, rigettando così la relativa eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 52

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 16 Luglio 2019 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Gennaio 2014 (avvertimento)