Procedimento disciplinare: la richiesta di accesso telematico agli atti da parte dell’incolpato

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella legge 247/2012 (L.P.) e nel Regolamento CNF n. 2 del 2014, non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 l. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto al CDD l’accesso agli atti attraverso le modalità telematiche previste dall’art. 13 del DPR 184/2006 in materia di accesso all’attività amministrativa. Il CDD richiesto, quindi, nell’accogliere l’istanza, aveva tuttavia precisato che l’accesso ai documenti del fascicolo sarebbe dovuto avvenire in modalità analogica, “prendendone visione ed estraendone copia integrale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittima tale delibera, rigettando così la relativa eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

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– codice: art. 52

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 24 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)