Procedimento disciplinare: la richiesta di accesso telematico agli atti da parte dell’incolpato

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella legge 247/2012 (L.P.) e nel Regolamento CNF n. 2 del 2014, non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 l. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto al CDD l’accesso agli atti attraverso le modalità telematiche previste dall’art. 13 del DPR 184/2006 in materia di accesso all’attività amministrativa. Il CDD richiesto, quindi, nell’accogliere l’istanza, aveva tuttavia precisato che l’accesso ai documenti del fascicolo sarebbe dovuto avvenire in modalità analogica, “prendendone visione ed estraendone copia integrale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittima tale delibera, rigettando così la relativa eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

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– codice: art. 24

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parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 89 del 10 Maggio 2002

parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 83 del 05 Aprile 2002

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 18 Novembre 1998 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1993