In tema di procedimento disciplinare, la procura conferita dall’incolpato ad un proprio eventuale difensore per il giudizio dinanzi al CDD non si estende alla fase giurisdizionale dinanzi al CNF, per la quale -ove l’incolpato voglia (o, a seconda dei casi, debba) nominare un avvocato cassazionista, questo deve essere munito di procura speciale, necessaria ai sensi dell’art. 66 co. 3 del rd. n. 37 del 22 gennaio 1934.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 18 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 17 Agosto 2024 (sospensione)
0 Comment