Nel caso in cui l’incolpato proponga impugnazione in proprio dinanzi al CNF, la sua successiva perdita di jus postulandi è causa di interruzione del processo stesso (artt. 300 co. 3 e 305 c.p.c.), da riassumersi nei termini di Legge, a pena di estinzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato in proprio la sanzione del CDD, ma nelle more del giudizio di gravame veniva attinto da una sospensione disciplinare definitiva, sicché il CNF dichiarava l’interruzione del processo, poi tempestivamente riassunto dall’incolpato).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 218/2025, CNF n. 219/2025, CNF n. 220/2025, CNF n. 221/2025, CNF n. 227/2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 24 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera n. 1084 del 17 Dicembre 2021 (sospensione)
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