Al procedimento disciplinare si applica il principio generale secondo cui non può eccepire la nullità colui che vi abbia dato causa o abbia concorso a darne causa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita invalidità della condanna disciplinare per avere il CDD acquisito, dopo la chiusura del dibattimento, il documento prodotto dallo stesso incolpato e contenente la frase oggetto di giudizio disciplinare, ma peraltro pure contenuta in altri documenti già in atti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, peraltro ritenendola pure infondata nel merito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 17 Giugno 2019 (censura)
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