Procedimento disciplinare: la notifica PEC della decisione disciplinare non sottoscritta digitalmente

La notifica di copia della decisione disciplinare del CDD è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale quand’anche in formato analogico, non foss’altro per raggiungimento dello scopo, giacché l’atto amministrativo del Consiglio territoriale non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, ove la sua riferibilità all’ente possa comunque essere desunta dal contesto dell’atto stesso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’inesistenza/invalidità della decisione disciplinare del CDD notificata a mezzo PEC e sottoscritta soltanto analogicamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 254/2022, CNF n. 197/2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 28 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 10 Agosto 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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