Procedimento disciplinare: la notifica della citazione a giudizio alla residenza dell’incolpato (anziché al suo domicilio)

La notificazione della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto (art. 21, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014), risulta senz’altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto stesso da parte del suo destinatario, sicché non ricorre alcuna nullità (che sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo), anche perché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, è improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 123 del 11 giugno 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 11 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 18 Marzo 2020 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29588 del 11 Ottobre 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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