Qualora il CDD ritenga opportuno modificare il capo di incolpazione, occorrerà provvedere a tutti gli adempimenti formali previsti (delibera di approvazione/integrazione del capo di incolpazione, comunicazione all’interessato e così via)(1), ma la violazione del principio di corrispondenza viene comunque esclusa qualora:
- il fatto posto a base della decisione non abbia il carattere di eterogeneità rispetto a quello contestato, per cui la nullità del procedimento per difetto di specificità della contestazione sussiste solo quando vi sia incertezza sui fatti contestati, con conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese(2);
- la modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determini alcuna lesione del diritto di difesa, ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando – il “nomen juris” o la rubrica dell’infrazione contestata(3).
NOTE
- In senso conforme, per tutte, CNF 248/2018.
- In senso conforme, per tutte, CNF 332/2023.
- In senso conforme, per tutte, CNF 240/2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 24 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 13 Febbraio 2025 (sospensione)
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