Procedimento disciplinare: la mancata sottoscrizione dell’atto di citazione a giudizio da parte del Presidente e del Segretario

Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, sicché l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’atto di citazione a giudizio per mancanza della sottoscrizione del Presidente e del Segretario CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, peraltro rilevando che la predetta carenza della sottoscrizione non aveva impedito all’incolpato di depositare una memoria difensiva nel procedimento, rendendo, così, certa la riconducibilità dell’atto asseritamente viziato al procedimento e sanandone, quindi, eventuali vizi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 05 Novembre 2021 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 29 del 21 Maggio 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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