Procedimento disciplinare: la mancata intimazione dei testi non produce decadenze istruttorie

In caso di mancata citazione dei testimoni alla prima seduta, il Consiglio territoriale non decade dalla indagine testimoniale, e ciò per tre distinte ragioni: perché non è prescritta alcuna forma specifica di intimazione; perché la mancata citazione, ma financo l’indicazione dei testi nel decreto di citazione, non è sanzionata con la nullità; perché è prevista espressamente dall’art. 49 comma 3, R.D. n. 37/34, la possibilità che il giudizio sia rinviato ad altra seduta per mancata tempestiva citazione dei testi..

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 167.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 389 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 28 Febbraio 2013 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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