In caso di mancata citazione dei testimoni alla prima seduta, il Consiglio territoriale non decade dalla indagine testimoniale, e ciò per tre distinte ragioni: perché non è prescritta alcuna forma specifica di intimazione; perché la mancata citazione, ma financo l’indicazione dei testi nel decreto di citazione, non è sanzionata con la nullità; perché è prevista espressamente dall’art. 49 comma 3, R.D. n. 37/34, la possibilità che il giudizio sia rinviato ad altra seduta per mancata tempestiva citazione dei testi..
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 167.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 389 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 28 Febbraio 2013 (avvertimento)
0 Comment