Procedimento disciplinare: la mancata convocazione dell’incolpato determina la nullità della decisione disciplinare

Nella fase dell’istruttoria pre-procedimentale non sussiste l’obbligo del CDD di convocare l’iscritto attinto da notizia di illecito disciplinare, ma una volta instaurato il procedimento disciplinare, con l’approvazione e comunicazione del capo di incolpazione, la convocazione diviene obbligatoria (art. 59 L. n. 247/2012, art. 17 Reg. CNF n. 2/2014) in mancanza della quale il procedimento dovrà ritenersi affetto da nullità per violazione di fondamentali prescrizioni di legge (ancor più, quando l’incolpato abbia espressamente richiesto l’audizione al fine di integrare le proprie difese e tale richiesta sia stata disattesa), giacché la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense non può comportare l’elusione delle norme e dei principi dettati nel nostro ordinamento a tutela del diritto di difesa, attesa la evidente caratterizzazione giustiziale del procedimento de quo che si conclude con una decisione destinata ad incidere sulla vita professionale dell’interessato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 464 del 30 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 464 del 30 Dicembre 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 29 Luglio 2023 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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