Procedimento disciplinare: la convocazione dell’incolpato da parte del Consigliere Istruttore

In tema di procedimento disciplinare, il Consigliere Istruttore è l’unico “responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale […] e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria” (art. 58 L. n. 247/2012), quindi ha anche facoltà di convocare se necessario l’incolpato, che resta certamente libero di scegliere se presentarsi o meno. Peraltro, tale convocazione può costituire anche un’occasione utile per perseguire il risultato dell’archiviazione della notizia di illecito prima della fase dibattimentale per manifesta infondatezza dell’addebito, con valorizzazione della difesa dell’iscritto e con rispetto dei principi di buona amministrazione e ragionevole durata del procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità della sua audizione da parte del Consigliere istruttore del CDD, in quanto “non prevista da alcuna norma, oltre che inutile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 105 del 18 Novembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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