In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 24 Settembre 2015 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 03 Novembre 2010 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15287 del 25 Luglio 2016 (respinge)
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