Procedimento disciplinare: la contusione al ginocchio non dà diritto al(l’ennesimo) rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare una contusione al ginocchio da codice verde).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270

NOTA.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 10 Aprile 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4216 del 17 Febbraio 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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