Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine, considerate la natura amministrativa del COA e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 24 Settembre 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 03 Novembre 2010 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15287 del 25 Luglio 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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