In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine, considerate la natura amministrativa del COA e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 24 Settembre 2015 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 03 Novembre 2010 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15287 del 25 Luglio 2016 (respinge)
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