Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale, considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 116 del 19 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 19 Ottobre 2019 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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