Qualora, nelle more del procedimento disciplinare (ivi compreso il giudizio di impugnazione dinanzi al CNF), l’incolpato non appartenga più all’Ordine forense (art. 24 co. 1 L. n. 247/2012), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi nei confronti degli incolpati è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza della loro iscrizione negli Albi o Registri forensi (Nel caso di specie, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF l’incolpato era divenuta definitiva la sanzione della radiazione irrogatagli per altri fatti oggetto di altro procedimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 354 del 7 ottobre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 355 del 7 ottobre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 357 del 7 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 354 del 07 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 17 Gennaio 2020 (sospensione)
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