Procedimento disciplinare: la cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

Qualora, nelle more del procedimento disciplinare (ivi compreso il giudizio di impugnazione dinanzi al CNF), l’incolpato non appartenga più all’Ordine forense (art. 24 co. 1 L. n. 247/2012), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi nei confronti degli incolpati è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza della loro iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Cosimato), sentenza n. 189 del 13 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 150 del 24 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 13 Maggio 2024 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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