Procedimento disciplinare: la cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi del CDD è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Atzori), sentenza n. 39 del 26 febbraio 2024

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 242 dell’8 novembre 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 186 del 25 settembre 2023.
Inoltre, sulle eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023.
Infine, in arg. si segnalano altresì Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022, secondo cui “In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 26 Febbraio 2024 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 11 Maggio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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