La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 270 del 20 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 20 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera n. 5 del 05 Dicembre 2019 (sospensione)
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