La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 29 Dicembre 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 29 Dicembre 2022 (censura)
0 Comment