La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, tantopiù se rilasciata da un soggetto non qualificato (nella specie, il titolare di un negozio di articoli elettronici), in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 09 Ottobre 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 06 Luglio 2017 (censura)
0 Comment