Procedimento disciplinare – Indicazione dei testimoni – Indicazione dei capi su cui sentire i testimoni – Necessità.

Nel procedimento disciplinare il ricorrente può addurre testimoni a sua difesa nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, indicando, inoltre, i capi su cui costoro dovranno essere uditi; pertanto, non configura una ipotesi di violazione del diritto di difesa l’omessa audizione dei testi indicati dal ricorrente se lo stesso non li abbia tempestivamente indicati e non abbia provveduto ad articolare i capitoli sui quali gli stessi avrebbero dovuto essere interrogati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 24 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 24 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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