Procedimento disciplinare: inammissibile l’istanza di rimessione alla CEDU

In tema di procedimento disciplinare, è inammissibile l’istanza con cui l’incolpato chieda la rimessione del procedimento stesso alla Corte EDU (nella specie, per asserita violazione dell’art. 47 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo), atteso che il ricorso alla Corte europea compete alla parte stessa a fronte di decisione definitiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 87 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 8 del 26 Giugno 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment