L’incolpato può proporre ricorso al CNF avverso i soli provvedimenti disciplinari di condanna (art. 61 co. 1 L. n. 247/2012) sicché non è legittimato ad impugnare la decisione del CDD che lo abbia prosciolto per intervenuta prescrizione, al fine di ottenere una piena assoluzione nel merito(1), giacché il procedimento disciplinare ha finalità pubblicistiche (tutela dell’interesse collettivo all’esercizio corretto della professione), non privatistiche di “riabilitazione morale” dell’avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 317 del 7 novembre 2025
NOTA
(1) In senso conforme, da ultimo, CNF n. 235/2025, CNF n. 151/2024.
Inoltre, sulla inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’incolpato prosciolto:
- al fine di ottenere una motivazione più favorevole, cfr. CNF n. 87/2021, CNF n. 235/2015;
- al fine di ottenerne l’annullamento per asserita incompetenza territoriale del CDD, cfr. CNF n. 151/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 317 del 07 Novembre 2025 (respinge) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera (prescrizione)
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