Prima che le motivazioni della decisione disciplinare siano depositate (art. 59 L. n. 247/2012), deve ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta avverso il solo dispositivo ex art. 61 L. n. 247/2012, che non è atto autonomo capace di sostituire la formale e finale deliberazione e rispetto al quale i motivi di critica possono essere soltanto supposti, in difetto di conoscenza della motivazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 222 del 25 agosto 2025
NOTA:
In senso conforme, seppur riferiti al previgente ordinamento, CNF n. 128/2015, CNF n. 106/2012, CNF n. 5/2008, CNF n. 79/2006, CNF n. 78/2005, Cass. SSUU n. 6766/2003, CNF n. 136/2002. Contra, l’isolata CNF n. 105/2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 25 Agosto 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Potenza, delibera del 16 Ottobre 2020 (avvertimento)
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