La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Cosimato), sentenza n. 174 del 9 ottobre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 09 Ottobre 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 20 Novembre 2020 (archiviazione)
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