Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza n. 44 del 27 maggio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 27 Maggio 2020 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 25 Febbraio 2016 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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