Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 104 del 23 maggio 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 105 del 23 maggio 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 106 del 23 maggio 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 107 del 23 maggio 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 110 del 23 maggio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 23 Maggio 2023 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 27 Maggio 2020 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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