Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 203 del 9 novembre 2022

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 204 del 9 novembre 2022

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 205 del 9 novembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 09 Novembre 2022 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 13 Maggio 2022 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment