Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 184 del 25 ottobre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 02 Marzo 2021 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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