La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché fuori termine ed infine depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 38 del 18 marzo 2021
avverso la delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare promosso contro l’Avvocato [OMISSIS] emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze il 18.05.2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 18 Marzo 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Maggio 2020 (archiviazione)
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