Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l’art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l’ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto al CDD di commutare in altra sanzione disciplinare la cancellazione dall’albo comminatagli e nelle more divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso il relativo rigetto della domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baffa), sentenza n. 158 del 5 agosto 2020
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 05 Agosto 2020 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 01 Febbraio 2017 (cancellazione)
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