Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 4 aprile 2017, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 07 Maggio 2012 (cancellazione)
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