Nel procedimento disciplinare, in difetto di rituale e tempestiva istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione (nella specie, peraltro, escluso) non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto come motivo di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 187 del 9 ottobre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Orlando Carlo), sentenza n. 87 del 23 Settembre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 18 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 14 Dicembre 2021 (avvertimento)
0 Comment