Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso cautelarmene – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso cautelarmente e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 19 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 30 Maggio 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 19 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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