E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, I comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 novembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Novembre 2005
0 Comment