Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello jus postulandi – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, I comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 21 Settembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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