Procedimento disciplinare: impedimento a comparire all’udienza e differimento della stessa

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza riferendo della soppressione di alcuni treni, di ritardi di altri e di traffico a singhiozzo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 2 maggio 2016, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 02 Maggio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 07 Luglio 2005 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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