E’ irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare del professionista l’eventualità che non siano stati documentati i danni subiti dal cliente e conseguenti ai comportamenti tenuti dal professionista stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 26 marzo 2007, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 26 Marzo 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Luglio 2005
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