Procedimento disciplinare: il termine per il deposito e la notifica della decisione è ordinatorio

Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella di deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 136 del 15 novembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 15 Novembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 16 Dicembre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment