Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato

In merito alla partecipazione nel procedimento dell’incolpato, che la norma rilevante è costituita dall’ art. 59 comma 1 lett. d) n. 3 della legge 247/2012 (richiamata dall’ art. 21 comma 2 lett c del Reg. CNF 2/2014) secondo cui è da considerarsi assente l’incolpato la cui mancata comparizione non dipenda da legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire. Ne consegue che il rinvio che garantisce il diritto dell’incolpato a partecipare al procedimento dev’essere accordato solo allorquando emerga la impossibilità assoluta a presenziare all’ udienza da intendersi in senso fisico o comunque in modo dignitoso ed attivo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza allegando certificazione medica attestante una generica necessità del paziente di cure e riposo per alcuni giorni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 11 Luglio 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 10 Dicembre 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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