L’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Peraltro, la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione probatoria (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza allegando certificazione medica attestante una generica crisi ipertensiva con conseguente indicazione di cure e riposo per giorni 5. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Altieri), sentenza n. 146 dell’11 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 11 Luglio 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 37 del 07 Febbraio 2020 (sospensione)
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