L’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Peraltro, la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione probatoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 211 del 23 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 23 Luglio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 8 del 19 Gennaio 2024 (sospensione)
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