L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza sulla base di un certificato medico ove erano genericamente prescritti “tre giorni di riposo domiciliare e cure per sindrome influenzale”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Novembre 2016 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20383 del 16 Luglio 2021 (respinge)
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